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#vallistore Autocarro secondo Quattroruote vero o falso

L’Autocarro secondo Quattroruote Vero o Falso?

È TUTTO SBAGLIATO!

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La risposta è semplice! L’articolo è VERO, ma completamente sbagliato.

Quanto scrivono è fuorviante e tecnicamente non supportato dalle leggi di riferimento. Dai tre articoli del CDS citati nel testo, hanno estratto solo ciò che serviva loro per sostenere questa improbabile conclusione, generando dubbi e altra confusione.

Il concetto di base è che il Codice Della Strada, quando tratta la disciplina dei veicoli commerciali, ci riporta alla materia fiscale di riferimento.

Quindi, è inutile che i - signori di Quattroruote - in modo ripetuto e ostentato, portino avanti sistematicamente e a scadenza, la loro annebbiata e limitata informazione. Andiamo a smontare tecnicamente con il supporto del Codice Della Strada abbinato alla materia fiscale di riferimento, quanto riportato nel loro articolo pubblicato a Marzo 2020.

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Art. 54 - Primo Articolo del CDS citato nel servizio di Quattroruote

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Citazione Art. 54

L’IMMAGINE È ESTRATTA DALLA PAGINA DEL LORO ARTICOLO PUBBLICATO A MARZO 2020

Quattroruote cita nel testo l’Art. 54 del CDS.

Io vi aggiungo che si tratta del paragrafo d) del quale vi pubblico l’estratto del CDS.

MA, il paragrafo d): non è applicabile all’Autocarro Leggere di Tipo N1 se Registrato Uso Proprio

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Sarà il PUNTO 2. dell’Art. 83 del CDS (che andremo a leggere) a liberarci da tali tendenziose affermazioni

L’ACCUSA si avvarrà  dell’Art. 54 lettera d) oltre all’Art. 83 Punto 4

Art.83/PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

LA DIFESA si avvarrà dello stesso Art. 83 ma al PUNTO 2

PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

Ma "Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico INFERIORE a 6 t." 

"ESSENDO L’AUTOCARRO N1 un veicolo avente massa complessiva a pieno carico, entro e non oltre 3,5 t. la disciplina del trasporto di cose in conto proprio descritta nei PUNTI 2/4 dell’Art.83

“non è applicabile all’AUTOCARRO LEGGERO"

È quindi evidente che non esiste alcuna violazione degli Art. 54 e 83

Aggiungiamo che: una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991 tuttora valida) stabilisce testualmente che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’Art. 366 del regolamento di applicazione del Codice della Strada, che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. Rispettando la presente nota ministeriale, in assenza di merci pericolose  l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”.


Art. 82 - Secondo Articolo del CDS citato nel servizio di Quattroruote

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Citazione Art. 82

L’IMMAGINE È ESTRATTA DALLA PAGINA DEL LORO ARTICOLO PUBBLICATO A MARZO 2020

Quattroruote cita nel testo l’Art. 82 del CDS.

Io vi aggiungo che:

LA DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO e L’USO DEL VEICOLO

NON SONO LA STESSA COSA

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Solo i veicoli che vengono utilizzati dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’Intestatario della Carta di Circolazione” (esempio furgoni dei corrieri) saranno vincolati nell’uso stesso.


Sarà quindi

l'AUTOCARRO REGISTRATO USO DI TERZI

(NO L’AUTOCARRO USO PROPRIO)

l’autocarro vittima delle limitazioni d’uso, utilizzo e trasporto.


A bordo di un “Autocarro Registrato Uso di Terzi”, non solo non ci potranno salire persone non appartenenti all’organico aziendale, ma anche lo stesso conducente dovrà essere in regola per l'utilizzo del veicolo. Suddette restrizioni non sono applicabili “all'Autocarro Registrato Uso Proprio” in quanto tale categoria di registrazione presuppone che l'azienda intestataria di tale veicolo, trasporti le “proprie cose” senza percepire alcun corrispettivo in denaro. Dicesi “bene strumentale”.

La legge inoltre non vieta in alcun modo di acquistare un AUTOCARRO come persona fisica né di svolgere con esso attività personali, ludiche e/o sportive, ma ti obbliga a scegliere la corretta registrazione di appartenenza.

Potrai quindi, anche se non sarai intestatario di una P.IVA, acquistare il tuo Pick-Up, trasportare i tuoi passeggeri senza infrangere nessun Codice Della Strada purché tu lo faccia registrare USO PROPRIO.

Se qualcuno (Es. Quattroruote) ti contesterà l’utilizzo dicendoti il contrario di quanto ti sto dicendo io,

poni loro la seguente domanda:

“Se non possono salire a bordo i miei amici/familiari/bambini… perché io lo posso acquistare e guidare?


Tantissime altre risposte le troverai sul mio modulo informativo completo, pubblicato sul nostro sito ufficiale VALLIstore. com

Lissone 15 marzo 2020

Mauro VALLI


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