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Autocarro N1Uso Proprio: tutto ciò che devi sapere

Documento di: Mauro VALLI

Pubblicato sul sito ufficiale www.vallistore.com


Introduzione al documento: se ti troverai a leggere questo modulo significa che anche tu stai cercando di capire qualcosa in più sull'utilizzo dell’AUTOCARRO leggero di Tipo N1. Per non brancolare nel buio o ancor peggio trovarti intrappolato tra le cattive informazioni, dovrai imparare a riconoscere il tipo di AUTOCARRO che potrai guidare serenamente senza alcuna limitazione, e riconoscere con quale tipo di AUTOCARRO invece saresti limitato nel suo utilizzo. Cerchiamo quindi di sgomberare il campo da luoghi comuni e presunte convinzioni, che passano di bocca in bocca “per sentito dire” senza alcun valore tecnico aggiunto a supporto. Occorre fare chiarezza!

  • Nella realtà dei fatti, - l’ AUTOCARRO - che NON potrai utilizzare liberamente, è - l’ AUTOCARRO - che produce reddito, definito a Reddito Commerciale. Trattasi di quei veicoli - Registrati Uso di Terzi - i quali lavorano dietro corrispettivo, nell’interesse di Terzi Non Intestatari. L’esempio chiarificatore, è l’Autocarro del - Corriere. Tali veicoli vengono condotti da regolari trasportatori iscritti all’albo. Le cose che i - Corrieri - trasportano e che ci consegnano, non sono più solo - Cose - Bensì - Merci - le quali vengono trasportate e consegnate dietro corrispettivo in denaro. Da qui: Veicolo a Reddito Commerciale. L’unica - eccezione - relativa all’Autocarro Leggero Registrato Uso di Terzi - esiste quando viene aggiunta sulla Carta di Circolazione, la dicitura: da Locare senza Conducente. Trattasi quest’ultima, di registrazione adottata dalle compagnie di noleggio. Quindi, verò è che il veicolo è Registrato Uso di Terzi - ma in aiuto ci viene - da Locare Senza Conducente - dicitura la quale identifica il noleggio del veicolo stesso, che sia a lungo o a breve termine, suddetto veicolo appartiene agli autocarri definiti - a reddito commerciale - e, come detto sopra, se il veicolo non produce reddito al conducente è da ritersi un veicolo con totale libertaà di utilizzo e trasporto. 

  • In tutti gli altri casi, il nostro - AUTOCARRO Leggero - sarà registrato Uso Proprio. Per i privati che ne fanno un semplicissimo uso personale, non esiste alcun problema di natura fiscale, quindi, lo potranno utilizzare liberamente, senza nemmeno rendere conto alla detrazione e alla posizione amministrativa del veicolo. Per le aziende, esiste la stessa libertà di utilizzo, ma l’aspetto fiscale dovrà essere messo a punto con il commercialista per non incorrere in irregolarità amministrative.

  • Chiaro deve essere che - l’AUTOCARRO Leggero Registrato Uso Proprio - può essere condotto senza nessuna limitazione di utilizzo e trasporto. Le aziende che lo intestano alla Partita Iva come bene strumentale, dovranno solo rinunciare ad una piccola parte della detrazione e l’amministratore dovrà sottoscrivere e firmare un delega nel caso di utilizzo del veicolo da parte di dipendenti e/o estranei all’azienda. Quest’ultimo punto però non tocca solo agli autocarri, ma a qualsiasi tipo di veicolo intestato ad una partita iva.


Iniziamo prendendo in attenta visione la tua CARTA di CIRCOLAZIONE/LIBRETTO

Le diciture utili da identificare e da conoscere sono le seguenti:

  • N1 = AUTOCARRO LEGGERO avente massa complessiva a pieno carico entro/non oltre 35 quintali a pieno carico

  • K0 = CODICE CARROZZERIA VEICOLO CON CASSONE (PICK-UP)

  • K9 = CODICE CARROZZERIA VEICOLO CON CASSONE (PICK-UP) CABINA ALLUNGATA (Si tratta di un codice relativamente nuovo comparativo del codice K0 con l'aggiunta delle dicitura "cabina allungata")

  • F0 = CODICE CARROZZERIA - FURGONE: Nota importante - Il Codice Carrozzeria F0, è aggiornato al Codice Carrozzeria BB. Entrambi i Codici Carrozzeria F0 - BB corrispondo a FURGONE

  • USO PROPRIO = TIPO DI REGISTRAZIONE riportata sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE di un AUTOCARRO destinato all’USO PROPRIO - Registrazione indicata per l'UTILIZZO PRIVATO/PERSONALE oppure UTILIZZO AZIENDALE/STRUMENTALE con totale libertà di utilizzo e trasporto

  • USO DI TERZI = TIPO DI REGISTRAZIONE riportata sulla CARTA DI CIRCOLAZIONE di un AUTOCARRO destinato al limitato e solamente lavorativo USO DI TERZI


DESTINAZIONE D’USO DI UN VEICOLO

Impariamo cosa si intende

  • Per DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO: si intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche

  • Per USO DEL VEICOLO si intende la sua utilizzazione economica

I veicoli possono essere adibiti a: 

USO PROPRIO oppure ad USO DI TERZI

Si intende USO DI TERZI quando un veicolo viene utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. In tutti gli altri casi il veicolo si intende adibito ad USO PROPRIO


AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 - REGISTRATO “USO DI TERZI”

 è questo l’autocarro vittima delle limitazioni d'uso strettamente legate a suddetta categoria e registrazione. È il tipo di AUTOCARRO che non potrai utilizzare liberamente sul quale non potrai ospitare a bordo persone estranee all'attività. Se la tua CARTA DI CIRCOLAZIONE riporterà la registrazione USO DI TERZI staremo parlando di un AUTOCARRO A REDDITO COMMERCIALE vincolato alle sole attività aziendali e alle persone autorizzate al suo utilizzo.

A regolamentare l'utilizzo dell'AUTOCARRO registrato per USO DI TERZI interviene "l'ART. 82 del CODICE DELLA STRADA" che definisce questa categoria di veicoli: è definito che suddetti veicoli vengano

utilizzati dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione” (esempio i furgoni dei corrieri).

È quindi l'AUTOCARRO registrato come USO DI TERZI l’AUTOCARRO vittima delle limitazioni d’uso, sia per quanto riguarda l’utilizzo che il trasporto. È l’AUTOCARRO registrato USO DI TERZI la causa delle infondate voci che hanno generato scompiglio e confusione quando si parla di USO DELL’AUTOCARRO.

Il COMMA 4 DELLO STESSO ART. 82" precisa che “un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per CONTO DI TERZI, quando il proprietario si obbliga dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente”. A questo punto, così come definito dalla Legge 454/ 1997 “tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo (includendo quindi anche l’AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1) devono essere iscritte “all’albo degli autotrasportatori”, rivolgendosi al competente ufficio provinciale. In tutti i “trasporti per conto terzi”, infine, è obbligatorio tenere sempre a bordo la “scheda di trasporto”, introdotta con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 554 del 30 giugno 2009.


AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 REGISTRATO “USO PROPRIO”

è questo l’autocarro che potrai utilizzare liberamente sul quale potrai trasportare qualsiasi categoria di persone (familiari e bimbi inclusi) senza alcuna limitazione d'uso. 

 L’AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO è il veicolo adibito al trasporto delle proprie cose sia nel caso di utilizzo privato che aziendale. La differenza tra USO PRIVATO e USO AZIENDALE (inteso come bene strumentale) sarà solo la gestione fiscale e detraibile del veicolo in quanto nel caso di acquisto aziendale sarà intestato ad una Partita Iva. Nel caso di intestazione a Partita Iva con registrazione USO PROPRIO il veicolo potrà essere utilizzato liberamente come bene “strumentale” ma non potrà in alcun modo essere messo a “reddito commerciale”. La categoria dell’AUTOCARRO USO PROPRIO fino all’anno 1999 non esisteva, anche l’AUTOCARRO LEGGERO era inteso come veicolo commerciale con un massimo di  tre (3) posti a sedere incluso il conducente. Per regolarizzare la promiscuità di utilizzo del nostro AUTOCARRO LEGGERO prima dell’anno 2000 esisteva la categoria del “VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO”. In concomitanza dell’EURO e del nostro ingresso in Europa, è stata introdotta la categoria del VEICOLO REGISTRATO USO PROPRIO tutt’oggi in corso di validità. Tale registrazione ha abrogato e sostituito la registrazione del VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO ed è il tipo di registrazione che ci governerà nella promiscuità tra uso personale e uso lavorativo del veicolo.

Poiché l'AUTOCARRO registrato USO PROPRIO non è un veicolo a reddito commerciale bensì, un semplice bene strumentale che può essere intestato sia ad una persona fisica che ad una Partita Iva, non ha alcun limite nel suo utilizzo e può trasportare tutte le cose personali e/o aziendali. Per veicolo a “reddito commerciale” si intende un “veicolo che lavora dietro corrispettivo nell’interesse di terzi non intestatari”. Per svolgere con un veicolo le attività a “reddito commerciale” esiste la REGISTRAZIONE USO DI TERZI. Poiché le attività di utilizzo e trasporto nel caso di registrazione USO PROPRIO non verranno svolte dietro corrispettivo nell’interesse di TERZI NON INTESTATARI le cose trasportate non potranno essere classificate come MERCI e i trasportati non dovranno rientrare obbligatoriamente nell’organico aziendale né adibiti a carico e scarico di esse. Potremo avere a bordo qualsiasi categoria di persone, familiari e bimbi inclusi, in qualsiasi momento, giorno della settimana e in qualsiasi situazione. Per USO PROPRIO si intende ogni cosa: la propria moto, il proprio kart, le proprie attrezzature sportive, la propria legna del giardino, il proprio taglia-erba e/o gli strumenti legati alla propria attività, di conseguenze le nostre persone. È risaputo che le  AUTOVETTURE al contrario degli AUTOCARRI non sono veicoli dotati di un vano di carico rinforzato e separato dall’abitacolo. Non essendo VEICOLI ADATTI al trasporto di COSE causa le loro limitazioni strutturali (per cose si intendono gli oggetti voluminosi e/o contundenti) tali veicoli non saranno mai omologati per il trasporto di cose.  L'AUTOCARRO N1 registrato USO PROPRIO è regolare e inattaccabile, poiché tale registrazione non presuppone alcun tipo di “reddito commerciale” e nessuno percepisce un corrispettivo in denaro durante il suo utilizzo, si tratterà di un semplice veicolo adibito al trasporto di cose con totale libertà di circolazione e trasporto privata e/o aziendale. Se intestato ad un'azienda sarà un bene strumentale detraibile, con le stesse concessioni di libero utilizzo.


DOVE RISIEDE IL PROBLEMA

Il problema risiede nel fatto che quando viene affrontato questo argomento, “NESSUNO” diversifica le due diverse categorie di registrazione USO PROPRIO/USO DI TERZI (NEMMENO LE RIVISTE PIÙ ACCREDITATE DEL SETTORE). In questo modo vengono interpretate ed applicate in modo sbagliato le normative fiscali che sono strettamente congiunte agli articoli del CODICE DELLA STRADA e viceversa. Nessuno considera le date, le variazioni e i cambiamenti relativi alle normative del presente e del passato, che regolavano e regolano oggi L’USO DELL’AUTOCARRO LEGGERO che nel corso degli anni è diventato un normalissimo veicolo di trasporto.

  • Pochi sanno che “K0 = CASSONE” è il codice di carrozzeria per l'identificazione di tutti i Pick-Up. Tale Veicolo nasce e muore come AUTOCARRO perché i Pick-Up sono veicoli che per configurazione tecnica, non potranno mai essere registrati come AUTOVETTURA. Oggi suddetti veicoli offrono la possibilità di ospitare comodamente dei passeggeri con la possibilità di caricare tutto ciò che in una vettura normale (causa i suoi limiti strutturali) non sarebbe possibile caricare.

  • Nessuno distingue all’atto del controllo un N1-F0 = Furgone (es. Fiat Ducato) il quale nasce come AUTOCARRO dalla casa madre, da un N1-F0 = Furgone (es. gli odierni SUV o Vetture Station Wagon) che invece nascono e sono registrati come veicolo di tipo M1 = AUTOVETTURA. Un veicolo M1 = AUTOVETTURA può diventare N1 AUTOCARRO-F0 = Furgone solo grazie ad una conversione d’uso, ottenuta da uno specifico collaudo tecnico, oppure offerto dalla casa madre con l’omologazione N1 già effettuata. Un Pick-Up nasce per caricare cose e persone ed è regolarmente targato e omologato dalla motorizzazione civile inclusi i posti a sedere destinati ai passeggeri, “i nostri passeggeri”. Le differenze tra “libero utilizzo e trasporto” e “utilizzo vincolato/limitato” sono regolamentati dalle due differenti registrazioni messe a disposizione dalla commissione Europea nell’anno 2000: USO PROPRIO/USO DI TERZI.

  • Purtroppo per noi l’Italia è ancora una volta l’unico paese al mondo che riesce a trasformare in un reato situazioni, che nel resto dell’Europa e del mondo sono la quotidianità. La cosa più scomoda e difficile da accettare è che toccherebbe proprio alle nostre istituzioni e alle nostre forze dell’ordine conoscere e distinguere le due categorie, invece sono soprattutto le nostre istituzioni e alcuni componenti delle nostre forze dell’ordine a generare scompiglio e confusione.  Andiamo a capire dove si trova il nodo e impariamo a difenderci utilizzando le leggi e gli articoli del CDS a supporto della categoria degli AUTOCARRI LEGGERI REGISTRATI – USO PROPRIO


IL TERRORISMO MEDIATICO INFONDATO

Non farti intrappolare da chi ne sa meno di te…

Chi ti dirà "MI HANNO DETTO CHE!!!” ...non ti sta aiutando a capire, sta solo sparpagliando inutili. Gli amici al bar che pensano di saperne più di te non contano nulla. Devi credere sono solo alle Leggi e al Codice Della Strada.  Numerosi articoli di giornale, pubblicazioni on-line, fantomatiche sentenze negative pubblicate in rete, fanno acqua da tutte le parti e io ti aiuterò a capire dove sono le trappole e quali sono gli errori che commettono i “detrattori” di questa innocua e lecita categoria di veicoli. Potremo incontrare addetti ai lavori incompetenti e disinformati, anche dietro gli sportelli dell'ACI o della Motorizzazione Civile. Il tuo stesso commercialista potrebbe sbagliarsi e se vuoi che non anche lui non ti induca in errore, dovrai fargli leggere gli Articoli del CDS e le leggi di riferimento contenute in questo modulo informativo. L'amico vigile/poliziotto/carabiniere, starà commettendo un grosso errore se ti darà una risposta sommaria senza diversificare le più volte citate e distinte categorie di registrazione USO PROPRIO/USO DI TERZI. Chiunque di loro affrontando l’argomento, non separerà le due differenti categorie registrazione, applicherà in modo errato il Codice Della Strada e le relative Leggi Amministrative e Fiscali di riferimento. Numerosi articoli (che personalmente definisco "forvianti e completamente sbagliati", le chiacchere delle persone disinformate e alcuni agenti sulla strada, fanno sistematicamente leva sull’Art. 82 del Codice Della Strada; tale articolo non può essere in nessun modo essere applicato all’AUTOCARRO USO PROPRIO, in seguito troverai un intero paragrafo che ti farà conoscere nel dettaglio lo stesso Art. 82 e i motivi per i quali nessuno lo potrà mai utilizzare contro di te se guiderai un AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO. Troverai e leggerai fantomatiche sentenze in rete, facilmente riconoscibili come documenti forvianti pubblicati solo per generare confusione e disinformazione. Non ho mai letto e/o ricevuto una sola di queste presunte sentenze che riportasse: il tipo di veicolo, una targa di riferimento, un nome, un cognome… ma la cosa più grave è che manca sempre “la categoria di appartenenza e registrazione” del veicolo. La registrazione finale USO PROPRIO o USO DI TERZI  è fondamentale e non può mancare in nessuna contestazione/causa/verbale/. In caso contrario quel documento è praticamente vuoto e a mio avviso nullo. Oltre a questi importanti dati mancanti, tutte le sentenze che intercetterai in rete riportano date lontane a volte precedenti l’anno 2000. Ti rammento che fino all’anno 1999, in Italia esisteva il VEICOLO ADIBITO AD USO PROMISCUO soppresso e sostituito dalla categoria dell’AUTOCARRO USO PROPRIO.


LA DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO e L’USO DEL VEICOLO

non solo la stessa cosa! Impariamo la differenza.

Art.82 del CDS

Solo i veicoli che vengono utilizzati dietro corrispettivo nell’interesse di persone diverse dall’Intestatario della Carta di Circolazione” (esempio furgoni dei corrieri) saranno vincolati nell’uso stesso. Sarà quindi l'AUTOCARRO REGISTRATO USO DI TERZI’ l’autocarro vittima delle limitazioni d’uso, utilizzo e trasporto. Questo significa che il conducente di un furgone che lavora regolarmente per un corriere guiderà un AUTOCARRO REGISTRATO USO DI TERZI. Tale conducente traendo profitto dall’utilizzo di quel veicolo, non potrà utilizzarlo per scopi e/o attività personali e non potrà ospitare a bordo categorie di persone estranee alla stessa lavorativa attività. Quindi, a bordo di un “Autocarro Registrato Uso di Terzi”, non solo non ci potranno salire persone non appartenenti all’organico aziendale, ma anche lo stesso conducente dovrà essere in regola per l'utilizzo del veicolo. Suddette restrizioni non sono applicabili “all'Autocarro Registrato Uso Proprio” in quanto tale categoria di registrazione presuppone che l'azienda intestataria di tale veicolo, trasporti le “proprie cose” senza percepire alcun corrispettivo, bensì veicolo aziendale/strumentale guidato in modalità “Uso Proprio”. La legge inoltre non vieta in alcun modo di acquistare un AUTOCARRO come persona fisica né di svolgere con esso attività personali, ludiche e/o sportive, ma ti obbliga a scegliere una categoria di registrazione.  Potrai quindi come semplice persona fisica trasportare i tuoi passeggeri senza infrangere nessun Codice Della Strada purché tu lo faccia registrare USO PROPRIO.

Se qualcuno ti contesterà l’utilizzo dicendoti il contrario ponigli pure le seguenti domande:

“Se non possono salire a bordo i miei amici/familiari/bambini… sulla base di quale Articolo di Legge io lo posso acquistare e guidare? e ancora…

se per DESTINAZIONE D’USO DEL VEICOLO: si intende la sua utilizzazione in base alle sue  caratteristiche tecniche e “possiedo e guido” un AUTOCARRO LEGGERO REGISTRATO USO PROPRIO

“Sulla base di quale articolo di legge infrango il Codice Della Strada?”

Se la risposta dell’interlocutore risiederà nell'Art. 82 del CDS, leggilo insieme a lui nei punti che interessano il tuo veicolo e il tuo tipo di registrazione.

NOTA: Ricorda solo che se ti troverai ad acquistare un AUTOCARRO usato già registrato come “USO DI TERZI” dovrai provvedere immediatamente al cambio di registrazione per non cadere nell'irregolarità legata all'uso di un veicolo non conforme alla tua categoria di registrazione che deve essere USO PROPRIO.

 


Uso dell'Autocarro Leggero di Tipo N1

Privato/Personale – Aziendale/Strumentale

LE LEGGI - LE REGOLE - IL CODICE DELLA STRADA

Con il supporto delle leggi di riferimento e con la lettura del CDS (Codice Della Strada), voglio aiutarti a contrastare tutti quegli articoli di giornale poco chiari e quelle notizie confuse, che inquinano questo delicato argomento. Purtroppo vige tutt'oggi un clima di infondato terrore, che a volte ha la meglio sulla nostra serenità stradale quando ci troviamo alla guida di un semplicissimo e regolarissimo "Autocarro di Tipo N1".

L'Autocarro di Tipo N1 è quell'autocarro che ha pieno carico non supera con la sua massa complessiva il peso totale di 35 quintali. Grazie a questo dato, non saremo vittime di nessun blocco festivo né di altre limitazioni, al contrario tutto ciò che accade agli “Autocarri Pesanti” aventi una "Massa Complessiva di 75 quintali."

A questo proposito la domanda più frequente e banale è la seguente:

La domenica posso usare un Autocarro?

La risposta è positiva!  Ma solo se parliamo di Autocarro N1

Anche se non riguarda il nostro Autocarro leggero di Tipo N1 è bene sapere che:  il blocco dei mezzi pesanti regola la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. Il calendario del blocco mezzi pesanti 2015 ha ridotto i giorni di fermo e ha diminuito anche l’intervallo orario interno ai vari giorni il tutto pubblicato sulla : Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24.12.2014


CONOSCERE GLI ARTICOLI 82 e 83 del CDS

- è fondamentale -

Segnalazioni Art. 82 e 83 del CDS

Ripetiamo quindi che, grazie alla categoria di appartenenza, l’AUTOCARRO N1" è completamente estraneo alla regolamentazione del blocco festivo. L'AUTOCARRO N1 può essere la tua auto di tutti i giorni "festivi inclusi", se registrato USO PROPRIO potrai ospitare a bordo qualsiasi categoria di persone "sia nel caso in cui il veicolo risulti essere intestato a te come persona fisica o che sia intestato alla tua azienda". Ti rammento che l’unico obbligo che avrai per poterlo registrare USO PROPRIO è che non dovrà trattarsi di un veicolo a reddito commerciale. Per mettere a reddito un AUTOCARRO N1 quindi per farlo lavorare e guidare a terzi dietro corrispettivo dovrai registrarlo USO DI TERZI limitando completamente le attività è l’uso personale del veicolo.

NONOSTANTE LE REGOLE e il Codice Della Strada diano ragione all’utilizzo del nostro AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO, esiste la possibilità che tu possa essere fermato da agenti i quali "erroneamente" faranno riferimento agli “Articoli 82 e 83 del CDS”, disturbando la nostra legittima tranquillità. Ti consiglio quindi di non fermarti a questo punto e di continuare a leggere quanto riportato in seguito.

Poiché ci sono stati segnalati alcuni casi di ritiro della "Carta di Circolazione" per l'Uso di Autocarri Leggeri di Tipo N1 in applicazione dell’Art. 82 oppure 83 del Codice della Strada, ho ritenuto opportuno riassumere i concetti base della legislazione in materia, aiutandovi a capire qual'è il tipo di "Autocarro" che potrebbe essere contestato nel caso di utilizzo, nonché poterti difendere con un valido supporto tecnico senza temere un confronto con le divise preposte al controllo stradale. Come già anticipato nelle righe precedenti, le vere limitazioni riguardano solo gli "Autocarri Pesanti" e la categoria dell’autocarro registrato uso di terzi.  Quindi gli "autocarri" estranei alla categoria N1 oppure quegli autocarri che vengono utilizzati dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione” (esempio furgoni dei corrieri) i quali corrispondono sempre e solo alla registrazione USO DI TERZI.


Copia libretto Autocarro N1 "trasporto di cose - USO PROPRIO"

In perfetta regola per l’uso privato/personale – aziendale/strumentale: registrato come "USO PROPRIO” il tuo AUTOCARRO potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione. Per la categoria N1 (quindi massa complessiva entro e non oltre 35 quintali a pieno carico) non esiste alcun blocco festivo, potrai ospitare a bordo tutte le categorie di persone "familiari e bimbi inclusi “

In seguito troverai le leggi e i codici della strada a supporto di quanto appena riportato

Autocarro N1 Uso proprio

Copia libretto Autocarro N1 "Trasporto di Cose - USO di TERZI: registrato come USO DI TERZI l'utilizzo del tuo AUTOCARRO sarà limitato ai soli addetti ai lavori e alle sole attività aziendali. Il conduttore e gli occupanti dovranno essere anch'essi registrati come dipendenti o soci dell'attività, quindi adibiti all'utilizzo del veicolo nonché a carico e scarico delle merci trasportate. (esempio: autocarri appartenenti a flotte aziendali come corrieri, spedizionieri e/o attività simili).

AUTOCARRO CONTO TERZI

ESISTE UNA SOLA ECCEZIONE per l’USO DI TERZI ed è quella legata ai veicoli acquistati con contratto di noleggio a lungo termine. Tali veicoli sono registrati come “USO DI TERZI da locare senza conducente”.


Leggiamo e conosciamo l’Articolo 82 del CDS

#art82cds

NOTA: non ho inserito il comma 5 perché molto lungo e relativo alle regole dell’Uso di Terzi

Il seguente comma 6 è quello utilizzato dalle forze dell’ordine per emettere il verbale...

Art. 82 comma 6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio competente del Diparti- mento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono esse- re impiegati, in via eccezionale secondo direttive emana- te dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

NOTA DIFENSIVA: gli agenti adibiti al controllo intenzionati ad applicare l’Art. 82 fanno leva sul comma 6. VA chiarito che anche se il testo non lo specifica, la norma contestata dell’Art. 82 rappresenta un retaggio del vecchio codice della strada che prevedeva il permesso del trasporto di operai in particolari zone disagiate con la possibilità di occupare il vano adibito al carico delle merci (es. casi di calamità naturali, trasporto operai nei tratti autostradali con manto da rifare, trasporto operai a destinazione su strade secondarie e postazioni di lavoro poco accessibili e/o raggiungibili) e che “è sanzionato con il ritiro e sospensione della carta di circolazione chiunque utilizza un autocarro per il trasporto di persone senza apposita autorizzazione della Motorizzazione Civile, la quale può essere richiesta solo in casi eccezionali”.

Ora... ospitare a bordo delle persone sugli appositi sedili rispettando il numero dei passeggeri omologato sulla Carta di Circolazione, non è certo “un caso eccezionale” per il quale richiedere una speciale e apposita autorizzazione …

Gli AUTOCARRI LEGGERI oggi in circolazione sono immatricolati sulla base di apposite normative europee, con esplicito permesso di trasportare un numero di persone che arriva fino a 9 incluso il conducente (esempio di autocarro 9 posti è il Fiat Ducato Maxi). Ad ulteriore conferma sulla liceità del trasporto di persone in cabina, ci viene in aiuto lo stesso Articolo 82 che al comma 8 prevede che per essere sanzionati, la destinazione o l’uso siano diversi da quelli indicati sulla "Carta di Circolazione" per emettere la sanzione.

Art. 82 comma 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.

Poiché sulla "Carta di Circolazione" è chiaramente indicato il numero di passeggeri ospitabili in cabina è evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 82


Articolo 83 del CDS

Sono diversi i punti che compongono l'Art. 83 del CDS, ho estratto per te i rispettivi punti 2. e 4. perché è su questi punti che le forze dell’ordine a volte fanno confusione e cercano di contestare l’utilizzo del nostro AUTOCARRO REGISTRATO USO PROPRIO

PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 

PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

Il punto 4. viene utilizzato per l'attacco all'utilizzo "dell'autocarro in modalità USO PROPRIO ma sarà proprio il punto 2. a difenderci dallo stesso Art. 83 in quanto esso dice: "Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t."

È quindi evidente che non esiste alcuna violazione all'Art. 83


Articolo 54 del CDS: un altro articolo da conoscere bene

Art. 54 lettera d)

Trippa per gatti a favore dei detrattori?

Ma il paragrafo d) non è applicabile all’AUTOCARRO USO PROPRIO

Sarà il PUNTO 2. dell’Art. 83 del CDS (che andremo a leggere) a liberarci da tali tendenziose affermazioni

L’ACCUSA si avvarrà  dell’Art. 54 lettera d) + Art. 83 Punto 4

Art.83/PUNTO 4. Chiunque adibisce ad USO PROPRIO un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

LA DIFESA si avvarrà dello stesso Art. 83 ma al PUNTO 2

PUNTO 2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. "Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t." - "ESSENDO L’AUTOCARRO N1 un veicolo avente massa complessiva a pieno carico entro e non oltre 3,5 t. la disciplina del trasporto di cose in conto proprio descritta nei PUNTI 2/4 dell’Art.83 non è applicabile all’AUTOCARRO LEGGERO".

È quindi evidente che non esiste alcuna violazione degli Art. 54 e 83

Aggiungiamo che: una specifica nota di precisazione del Ministero degli Interni (datata 12/03/1991 tuttora valida) stabilisce testualmente che “l’unica norma che non consente di ospitare su autocarri persone non addette al carico e scarico è quella relativa all’Art. 366 del regolamento di applicazione del Codice della Strada, che fa esclusivo riferimento al trasporto di merci pericolose. Rispettando la presente nota ministeriale, in assenza di merci pericolose  l’unico limite al trasporto di persone su autocarro è dato dal numero di posti consentito in cabina”.


I BAMBINI SULL’AUTOCARRO

Codice Della Strada/Articolo 172/comma 10:  trasporto bambini su veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 privi di sistemi di ritenuta

Questo è un altro discusso argomento quando si parla di USO DELL’AUTOCARRO. Poiché ci sono stati segnalati degli articoli a nostro avviso forvianti, divulgati anche da accreditate testate giornalistiche, e ci sono pervenuti atti ti intimidazione da parte di alcuni agenti delle forze dell’ordine durante le verifiche sulla strada, vi fornirò in allegato la scansione della PAGINA 30/CODICE DELLA STRADA/TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI.


TRASPORTO BAMBINI SULL'AUTOCARRO

Se come riportato da questo paragrafo del CDS/Art. 172, comma 10, è prevista una sanzione pecuniaria da 81 a 326 euro PER IL TRASPORTO DI BAMBINI su veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 privi di sistemi di ritenuta

“Come è possibile affermare che essi non possano salirci?”


Sempre lo stesso Art.172/comma 4/ relativamente le categorie di veicoli M1-M2 e N1 recita il seguente testo:

comma 4. I passeggeri di età inferiore a dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.

Se al comma 4 dell'Art. 172 è previsto che i bambini sugli autocarri debbano indossare le cinture e debbano essere trasportati adeguatamente su appositi seggiolini, come si può affermare che non debbano salirci? 

È quindi evidente che non esiste alcuna violazione dell’Art. 172


Pag. 16 - IL BOLLO

 Se qualcuno ti metterà di fronte allo strampalato ragionamento del bollo basso, spiegagli che dal 1999 (anno dell'ingresso in Europa), la categoria dei veicoli adibiti ad USO PROMISCUO  è stata soppressa e sostituita dall'autocarro N1 USO PROPRIOSuddetta nonché soppressa categoria, pagava anch’essa un bollo ridotto. Deve essere chiaro che, l’autocarro N1 paga il bollo sulla base della sua portata, non in base ai KW. Per questi motivi spiega pure al tuo interlocutore nonché "detrattore" che il bollo è basso perché si tratta di un “autocarro N1” non perché evadi il fisco. 

 Ripassiamo i codici di riconoscimento che troveremo sulla “carta di circolazione”

  • K0 (K-zero) = cassone (tutti i Pick-Up)

  • F0 (F-zero)= furgone (esempio : Fiat Doblò, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter etc.)

NOTA : Il codice F0 è utilizzato non solo per definire i sopraccitati esempi Fiat Doblò, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter e altri veicoli furgonati simili, ma anche per definire un "autocarro furgonato" proveniente dal cambio di destinazione d'uso in seguito ad un collaudo tecnico. Rientrano nella qualifica F0 anche quegli "autocarri leggeri" oggi offerti su alcuni modelli di veicoli direttamente dal concessionario. Suddetti veicoli possono essere:  un classico SUV, un fuoristrada, oppure una Station Wagon (quindi veicoli a 2 volumi aventi capacità di carico sufficiente per poter rientrare nella sotto-categoria di autocarri leggeri denominata F0). 


VOGLIO INTESTARE UN AUTOCARRO LEGGERO DI TIPO N1 REGISTRATO USO PROPRIO AD UNA PARTITA IVA E VOGLIO ESSERE IN REGOLA ANCHE NELL’USO PRIVATO E PERSONALE DEL VEICOLO: cosa devo fare?

Consiglio amministrativo: la circolazione del tuo AUTOCARRO USO PROPRIO non sarà limitata da nessun vincolo dettato dal CDS, sia per l’uso personale/privato che per l’uso aziendale/strumentale. Il problema potrebbe essere di natura fiscale. Per "regolarizzare anche ai fini fiscali l'utilizzo del tuo autocarro nel tempo libero e privato, non solo per l’utilizzo strumentale del veicolo potrai scaricare per intero l’importo dell’IVA ma dovrai rinunciare ad una parte dell’imponibile. La soluzione si chiama " PRO RATA TEMPORIS " che tradotto significa " IN PROPORZIONE AL TEMPO "

Pro Rata: in cosa consiste? Consiste nel mettere a punto con il tuo commercialista la detrazione del tuo autocarro nella misura consigliata per il tuo tipo di attività (operazione chiamata anche “recupero fiscale”), la manovra prevede di rispettare una proporzione corretta e non criticabile nel caso di controllo. Il consiglio potrebbe essere quello di scaricare nella misura dell’ 85% la fattura di acquisto anziché l'intero 100% della spesa sostenuta dalla tua azienda per il tuo autocarro leggero. Il 15% che sarà a perdere renderà libera anche per la parte fiscale la parte di utilizzo privato del veicolo.


UTILIZZO PARENTI E/O AMICI DELL’AUTOCARRO AZIENDALE

Siete in tantissimi a pormi questa domanda, Il problema non riguarda solo l'autocarro (N1) ma tutti i veicoli autovetture (M1) incluse, intestate ad un’azienda con regolare Partita Iva. Sia nel caso di N1 Autocarro che M1 Autovettura, la registrazione - Uso Proprio - viene utilizzata per stabilire non si tratta di un veicolo "a reddito commerciale”. Questo significa che il veicolo in oggetto "non viene utilizzato dietro corrispettivo nell’interesse di terzi non intestatari”. Grazie a questo motivo (mi riferisco alla registrazione Uso Proprio), abbiamo una certa libertà di movimento anche quando lo prestiamo a: moglie/marito/amici/etc. “Ma attenzione!” perché non siamo perfettamente in regola. Trattandosi di un veicolo intestato ad una società, la sua detrazione fiscale e/o i benefici fiscali annessi e connessi, generano un conflitto. Autocarro o vettura non fa differenza. Nel caso di una verifica da parte delle forze dell’ordine sulla strada, è necessario essere in possesso di una delega alla guida  firmata dall’amministratore della società, da presentare agli agenti. Non escludete a priori che gli agenti ostinati e/o i detrattori della categoria, non sollevino qualche eccezione.

Ti consiglio di formulare una delega a condurre in veicolo chiara e ben compilata, soprattutto con scadenza breve:

  • Se come amministratore della società presterai il veicolo ad un amico, meglio che la delega sia limitata al breve periodo legato all’utilizzo. 

  • Se come amministratore concederai l’uso del veicolo a persone fisiche legate alla tua società, ti consiglio una delega con scadenza annuale al 31 dicembre dell’anno corrente.

  • Ti sconsiglio di concedere in uso il tuo veicolo aziendale, a persone fisiche completamente estranee alla società.


Possiedi o stai per comprare una Station Wagon o un SUV usato immatricolato autocarro

AUTOCARRO LEGGERO N1-F0 IMMATRICOLATO NEGLI ANNI 2002-2007: per i veicoli N1 di immatricolazione periodo 2002-2007 convertiti grazie alla Legge Tremonti in seguito ad uno specifico collaudo tecnico presso la motorizzazione civile. Suddetti veicoli identificabili come autocarro dal codice carrozzeria N1-F0, provengono da normali SUV e Station Wagon. Prima della conversione l’identificativo del tipo di carrozzeria sul libretto corrispondeva al codice M1. Per questi veicoli ibridi la confusione regna sovrana.

Suddetti veicoli, sono tornati ad essere "fiscalmente" delle normali autovetture dopo l'abrogazione della Legge Tremonti (in vigore dal 2002 a 2007), esattamente come lo erano prima della conversione in autocarro. La manovra è stata eseguita d’ufficio dalla motorizzazione, tantissimi ignari utenti ancor oggi non ne sono a conoscenza. Vi troverete quindi in possesso, oppure di fronte, a veicoli che sulla "Carta di Circolazione" risultano essere omologati come "Autocarro N1-F0", che in realtà oggi, sono a tutti gli effetti delle autovetture. Per questa paradossale situazione, vi verrà richiesto di pagare il bollo intero come "autovettura" e l'assicurazione come "autocarro". L'unico sistema per uscire da questo tunnel, sarà di mettere a punto una nuova conversione d'uso del veicolo in autovettura, mediante - nulla osta - da richiedere alla casa costruttrice. Una volta ottenuto il nulla osta, sarà necessario presentarsi in regola al collaudo tecnico, presso la motorizzazione civile. Se, come nella maggior parte dei casi, ti verrà negato il "nulla osta", dovrai rimanere nell'oblio e nell'assurdità generata dall'amministrazione governativa. Questo significa che dovrai pagare il bollo come "autovettura" e l'assicurazione come "autocarro" per sempre e senza possibilità di risolvere il problema. Oppure, potresti trovarti di fronte ad un veicolo sfuggito alla loro riconversione in autovettura, che oggi paga il bollo ancora come autocarro... insomma un vero stato confusionale all'italiana.

  • Hai comprato o stai per acquistare un SUV o una Station Wagon offerta con conversione ed omologazione Autocarro N1-F0 dalla casa madre?

  • Hai comprato o stai per acquistare un Autocarro N1-F0 come: Fiat Scudo/Fiato Doblò/Fiat Ducato/Mercedes Sprinter/Renault Kangoo/Renault Viano o simili?

L’Agenzia delle Entrate con la G.U. del 13-12-2006 n° 289 in data 6 dicembre 2006 ha pubblicato il provvedimento (tutt’ora valido), per l'individuazione dei veicoli apparteniti alla categoria - Autocarro N1 - che, a prescindere dalla categoria di omologazione non possiedono i requisiti necessari per essere messi in detrazione, e che quindi, dovranno essere assimilati (come previsto dal decreto) ad una normalissima: autovettura.

Quanto stabilito nel provvedimento è condiviso dal Ministero dei Trasporti del 05-12-2006.

Al fine di poter valutare correttamente la carta di circolazione e stabilire se l'autocarro ha i requisiti per essere messo in detrazione, debbono sussistere i seguenti tre requisiti:

  1. Codice carrozzeria "F0" (F zero)

  2. Un numero di posti pari o superiore a quattro

  3. Rapporto tra la potenza massima (PT) del motore in Kw e la portata del veicolo espressa in t. non superiore a 180 (questo significa che se il rapporto sarà superiore al fattore di 180 il veicolo verrà equiparato fiscalmente ad un’autovettura).


vallistore tabella di calcolo

Se mi ferma la Polizia cosa devo fare?

Devi stare sereno: la circolazione dell'autocarro leggero immatricolato uso proprio è completamente libera. Al posto di blocco potrebbero appellarsi agli Art. 82 e 83, ma come spiegato nella prima parte del modulo commetterebbero in entrambi i casi un grave errore. Rileggi la prima parte del modulo relativa agli Art. 82 e 83, e se ti troverai di fronte ad un agente ostinato che vuole emetterti un verbale a tutti i costi, ti consiglio di annotare nello spazio dedicato alle tue note (dello stesso verbale) che il tuo autocarro è di "tipo N1" avente "massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 qt.” e che facevi presente allo stesso agente che si tratta di un veicolo registrato come "uso proprio". Chiedi inoltre all'agente di firmare con firma leggibile oppure di chiedigli esplicitamente il suo "nome e cognome". Con un ricorso vinceresti e potresti addirittura fare la segnalazione al loro comando. Se minacceranno di ritirarti la carta di circolazione devi sapere che : dal punto di vista legale si ritiene che l’eventuale ritiro della carta di circolazione da parte dei verbalizzanti, potrebbe ipotizzare “abuso in atti d’ufficio” in quanto gli stessi violerebbero la nota del Ministero degli Interni emessa in data 12/3/1991 tutt’ora valida.


Chiusura del documento

A questo punto la prima cosa che vorrai fare sarà chiamarmi oppure scrivermi...

Caro lettore, ti lascerò in calce il mio numero e il mio indirizzo mail, ma prima di scrivermi e/o chiamarmi formulando domande che trovano già risposta nel modulo informativo, ti pregherei di rileggere con attenzione dall'inizio alla fine. Sono certo che troverai la tua risposta e il tuo codice della strada di riferimento. 

Ti chiedo inoltre di non inviarmi link di fantomatiche sentenze di cassazione o altri documenti pubblicati on-line, i quali, nel 100% dei casi, non specificano e non riportano mai  le informazioni fondamentali per il riconoscimento della categoria del veicolo oggetto della diatriba. Nei documenti che facilmente vengono intercettati in rete, non sono mai indicati : la categoria dell'autocarro, il tipo di registrazione, non appare mai il modello del veicolo e tantomeno la sua targa. Penso di poter dire che nessun giudice che si rispetti, possa arrivare a sentenza senza i requisiti essenziali per il giudizio. Per queste ragioni ritengo che tutti i documenti che troverai privi delle specifiche sopraccitate, siano quanto meno artefatti e di dubbia provenienza, ostinatamente pubblicati a favore di una causa persa in partenza. 

Tengo precisare che mi sono arrivate richieste di chiarimento anche da parte di Stazioni di Polizia e altri uffici di enti preposti al controllo della circolazione  stradale.  Anch'essi come te, praticando ricerche on-line, hanno intercettato il mio modulo informativo il quale, secondo numerosi agenti, è stato prezioso chiaro ed esplicativo. Il presente modulo e le informazioni in esso contenute, hanno aiutato loro a differenziare le diverse categorie di autocarro all'atto del controllo stradale. In molteplici occasioni grazie a questo documento e alle informazioni in esso contenute, sono stati evitati inutili e contestabili verbali ai danni di chi possiede e guida un semplice e regolarissimo "Autocarro N1 - Immatricolato Uso Proprio". Abbiamo inoltre convenuto con gli agenti interlocutori, che quanto è riportato ed espresso relativamente l'argomento trattato, corrisponde agli articoli del CDS tutt'ora vigenti. Sono stati numerosi i riscontri positivi e i complimenti per lo studio della materia e per il lavoro svolto.

Nonostante questo, c'è la possibilità che tu possa essere fermato da agenti i quali, "erroneamente" faranno riferimento all'Art. 82 e Art. 83 del CDS. Lo spazio dedicato ai suddetti "Articoli 82 e 83" ti aiuterà a difenderti da chi ostinatamente fa riferimento a questi punti focali del CDS disturbando la nostra legittima tranquillità. Ti pregherei quindi di tornare alle pagine 12 e 13 e di studiare attentamente i dettagli, prima di chiamarmi per risposte che puoi trovare leggendo i due capitoli con la dovuta attenzione.

In ogni modo mi renderò disponibile per te e potrai contattarmi, se alla fine della lettura nutrirai ancora qualche dubbio. Poiché siete tantissimi a chiamare e a scrivere, nel rispetto del mio tempo vi prego di farlo solo se lo ritieni davvero necessario.

Invito inoltre qualsiasi agente preposto al controllo stradale, Stazione di Polizia, Comando dei Carabinieri o altro ente facente parte delle forze dell'ordine, di intervenire e/o di segnalarmi eventuali errori riscontrati all'interno del presente modulo informativo.                                                                                                                                                             

Il presente documento è costantemente aggiornato e revisionato

Ultimo aggiornamento 25/11/2023


Voglio condividere con tutti voi, lo - Screenshot - di questa graditissima e-mail pervenuta dal modulo di contatto del mio sito. Questo riconoscimento potrà sicuramente aiutarvi a prendere fiducia nelle regole senza badare a quelle parole - dette al bar - che non fanno altro che generare altra confusione all’argomento.

Grazie ad - Alberto - e a tutti quegli agenti che con volontà propria cercano di aiutarci, condividendo con noi gli aspetti poco chiari della nostra contorta burocrazia.

Mauro Valli


Intervista registrata per LA6 TV - canale 86



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Mauro Valli

MI VUOI CHIAMARE?

Il modulo è molto lungo ma estremante chiaro, sono certo che la tua domanda trova la risposta tra le pagine che ti ho messo a disposizione.

Se vorrai e se lo ritieni necessario mi potrai chiamare. Ti pregherei non farlo nelle ore serali o nei giorni festivi.

Mauro VALLI


CLICCA SULL’IMMAGINE PER RAGGIUNGERE IL SITO A.S.A.R.C.O. https://www.asarcorimini.com/2018/05/lautoautocarro-va-registrata-per-uso-proprio/


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